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| Il presente disciplinare detta le norme attuative obbligatorie
per la popolazione. |
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CAPO 1
Caratteristiche del pulcino |
Art. 1 |
| I pulcini immessi negli allevamenti dovranno essere solo di
prima qualità e pervenire da riproduttori “sani”
e con le seguenti caratteristiche: |
a) Caratteri morfologici dell’esemplare
adulto:
Testa: di medio sviluppo, con cresta rossa semplice
formata da 4 a 6 denti, ben sviluppata, eretta nel gallo, pendente
da un lato nella gallina; bargigli e guance rossi, orecchioni di
media grandezza, bianchi con venature rosse. Becco giallo, forte.
Corpo: raccolto con petto e spalle ampie
Tarsi e pelle: di colore giallo
Piumaggio: di colore fulvo (scamosciato o dorato
in varia gradazione)
Coda: portata alta, di colore nero, lunga e quadrata
nella gallina, con riflessi colorati metallici nel gallo.
In entrambi i sessi, possono essere presenti alcune remiganti primarie
dello stesso colore della coda.
Peso: il peso vivo dei galli adulti varia da 2,5
a 3 Kg, quello delle galline adulte da 2 a 2,5 Kg.
b) Caratteri produttivi
Le uova sono di colore rosato con guscio liscio e peso
medio di 55 – 60 grammi. La produzione annuale, concentrata
prevalentemente nel periodo primaverile ed estivo, si aggira sulle
180-200 uova. Le pollastre iniziano la deposizione verso il 6°
7° mese di vita.
La produzione di carne è rilevante presentando la razza uno
sviluppo precoce, caratteristica alla quale si aggiungono rusticità
e resistenza alle malattie.
La qualità della carne, anche dovuta alle tecniche di allevamento
e alimentazione estensive, è ottima e perciò destinata
ai consumatori più esigenti.
Le produzioni tipiche sono il pollo di minimo 130 giorni, il cappone
durante il periodo natalizio e la gallina a fine produzione.
Cresta e bargigli particolarmente sviluppati sono utilizzati per
il piatto tipico piemontese “la finanziera”.
c) Caratteri riproduttivi
Oltre alla buona attitudine alla produzione di
uova, la razza presenta un’elevata percentuale di schiudibilità
delle stesse. |
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CAPO 2
Descrizione del prodotto |
Art. 1 |
L’animale è allevato secondo le seguenti caratteristiche:
a) I polli dovranno essere alimentati con miscele
di cereali aziendali e/o locali non contenenti sostanze medicamentose
né coloranti sintetici, provenienti da sementi certificate
non O.G.M.;
b) fin dall’età di 50 giorni agli
animali viene distribuito manualmente secondo le normative vigenti
e a spaglio nell’area di pascolo, mais in chicchi interi.
Questo avviene mattina e sera per rendere più naturale ed
appetibile il metodo di alimentazione;
c) i polli sono allevati in spazi adeguati (5 mq.
a capo ed adeguatamente ombreggiati);
d) ai polli si garantisce la possibilità
di riposare seguendo il normale ciclo stagionale;
e) è vietato il debeccaggio;
f) i ricoveri dovranno essere strutturati nel seguente
modo:
1) in materiale disinfettabile;
2) dotati di ventilazione naturale;
3) dotati di illuminazione adeguata non artificiale;con
esposizione a sud;
4) dotati di mangiatoie e di abbeveratoi in numero sufficiente,
da mantenersi adeguatamente puliti;
5)dotati di posatoi in misura di 1m/5 capi;
g) tutti i polli destinati alla vendita avranno
un sigillo specifico presente sull’animale che identificherà
l’allevamento di produzione e la rintracciabilità di
tutto il ciclo produttivo.
h) gli animali verranno ritirati dai centri di
macellazione con un’età minima di 130 giorni; |
CAPO 3
Caratteristiche del metodo d’allevamento |
Art. 1 |
| Gli allevatori dovranno condurre l’allevamento secondo
le regole del buon padre di famiglia e in particolare dovranno attenersi
scrupolosamente al regolamento in oggetto, alle direttive del Servizio
Pubblico Veterinario o un Veterinario esperto e dovranno comunicare
immediatamente l’insorgere di qualsiasi problema al Servizio
Pubblico Veterinario. |
Art. 2 |
| Gli allevatori dovranno operare in modo da garantire il
benessere degli animali. |
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CAPO 4
Registri d’allevamento e aziendale |
Art. 1 |
| Le aziende sono tenute a compilare e conservare a disposizione
delle autorità competenti e degli Enti di controllo preposti
appositi registri per l’autocontrollo aziendale |
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CAPO 5
Sopralluoghi da parte del Tecnico Veterinario
(per allevamenti finalizzati al commercio) |
Art. 1 |
| L’Associazione potrà dotarsi di un Servizio Tecnico
Veterinario incaricato ad effettuare sopralluoghi nelle strutture
dove vengono allevati i polli e dove viene prodotto l’alimento
destinato a questi. |
Art. 2 |
| I sopralluoghi nelle strutture relative al Capo 5, art. 1
hanno lo scopo di controllare che il presente regolamento venga
rispettato in ogni sua parte. |
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CAPO 6
Logistica dai centri di produzione al centro di macellazione |
| Il trasporto degli animali viene seguito da aziende specializzate
oppure con automezzi di proprietà, nel rispetto delle normative
vigenti. |
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CAPO 7
Centro di macellazione e lavorazione degli animali
finalizzati al commercio |
| Tali strutture dovranno rispondere alle norme vigenti in materia
con particolare cura del servizio al cliente finale. |
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CAPO 9
Rintracciabilità della filiera produttiva
(degli animali finalizzati al commercio) |
Art. 1 |
E’ fatto obbligo di seguire il presente regolamento
in ogni sua parte di competenza.
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Art. 2 |
| E’ fatto obbligo di conservare per almeno 1 (uno) anno
i registri di struttura di cui al Capo 4, art. 1. |
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| Nel caso in cui il presente regolamento non venisse rispettato
anche in parte, in uno o più gruppi di animali allevati o
nelle strutture preposte alla produzione dell’alimento. è
vietata la commercializzazione di tali gruppi con marchio |